+CAPO IV PERTINENZA DEI GRAVI INCIDENTI RISPETTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI ALTRI STATI MEMBRI E DETTAGLI DELLE SEGNALAZIONI DA CONDIVIDERE CON ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI
---+Articolo 11 Pertinenza dei gravi incidenti rispetto alle autorità competenti in altri Stati membri
------+Articolo 11 a)
------+Articolo 11 b)
------+Articolo 11 c)
---+Articolo 12 Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

CAPO IV PERTINENZA DEI GRAVI INCIDENTI RISPETTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI ALTRI STATI MEMBRI E DETTAGLI DELLE SEGNALAZIONI DA CONDIVIDERE CON ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO IV PERTINENZA DEI GRAVI INCIDENTI RISPETTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI ALTRI STATI MEMBRI E DETTAGLI DELLE SEGNALAZIONI DA CONDIVIDERE CON ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 11 Pertinenza dei gravi incidenti rispetto alle autorità competenti in altri Stati membri

La valutazione della pertinenza del grave incidente rispetto alle autorità competenti di altri Stati membri, di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554 si basa sul fatto che la causa di fondo dell’incidente abbia origine in un altro Stato membro o che l’incidente abbia o abbia avuto un impatto significativo in un altro Stato membro in relazione a uno dei seguenti soggetti:

Articolo 12 Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

Articolo 12

Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

I dettagli dei gravi incidenti che le autorità competenti sono tenute a trasmettere alle altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 e le notifiche che l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA e la BCE sono tenute a trasmettere alle pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento contengono lo stesso livello di informazione, senza alcuna anonimizzazione, delle notifiche e delle segnalazioni di gravi incidenti ricevute dalle entità finanziarie ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito