Articolo 12
Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti
I dettagli dei gravi incidenti che le autorità competenti sono tenute a trasmettere alle altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 e le notifiche che l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA e la BCE sono tenute a trasmettere alle pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento contengono lo stesso livello di informazione, senza alcuna anonimizzazione, delle notifiche e delle segnalazioni di gravi incidenti ricevute dalle entità finanziarie ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.