+Articolo 12 Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

Articolo 12 Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

Articolo 12

Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

I dettagli dei gravi incidenti che le autorità competenti sono tenute a trasmettere alle altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 e le notifiche che l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA e la BCE sono tenute a trasmettere alle pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento contengono lo stesso livello di informazione, senza alcuna anonimizzazione, delle notifiche e delle segnalazioni di gravi incidenti ricevute dalle entità finanziarie ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito