+Articolo 35 Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
---+Articolo 35 1.
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Articolo 35 Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 35 1.
La Commissione assegna un numero di identificazione unico a ciascun organismo notificato, anche se un organismo è notificato a norma di più atti dell'Unione.
Articolo 35 2.
La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, inclusi i loro numeri di identificazione e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito