+Articolo 35 Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
---+Articolo 35 1.
---+Articolo 35 2.
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Articolo 35 Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 35 1.
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La Commissione assegna un numero di identificazione unico a ciascun organismo notificato, anche se un organismo è notificato a norma di più atti dell'Unione.
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Articolo 35 2.
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La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, inclusi i loro numeri di identificazione e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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