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+Articolo 39 Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi |
Articolo 39 Organismi di valutazione della conformità di paesi terziArticolo 39 Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 31 o garantiscano un livello di conformità equivalente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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