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+Articolo 75ter Impegni |
Articolo 75ter ImpegniArticolo 75 ter Impegni Se, nel corso di un procedimento a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 2, l'operatore interessato offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, l'ufficio per l'IA può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per tale operatore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi di intervento. L'ufficio per l'IA, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento qualora:
a)
si sia prodotto un cambiamento sostanziale di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;
b)
l'operatore agisca in contrasto con i propri impegni; oppure
c)
la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dall'operatore interessato. Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore interessato non siano idonei a garantire l'effettiva conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, l'ufficio per l'IA respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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