|
+Articolo 34 Accordi sul reciproco riconoscimento |
Articolo 34 Accordi sul reciproco riconoscimentoArticolo 34 Accordi sul reciproco riconoscimento Tenuto conto del livello di sviluppo tecnico e dell’approccio in materia di valutazione della conformità di un paese terzo, l’Unione può concludere accordi sul reciproco riconoscimento con paesi terzi, conformemente all’articolo 218 TFUE, al fine di promuovere e agevolare il commercio internazionale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|