+Articolo 34 Accordi sul reciproco riconoscimento

Articolo 34 Accordi sul reciproco riconoscimento

Articolo 34

Accordi sul reciproco riconoscimento

Tenuto conto del livello di sviluppo tecnico e dell’approccio in materia di valutazione della conformità di un paese terzo, l’Unione può concludere accordi sul reciproco riconoscimento con paesi terzi, conformemente all’articolo 218 TFUE, al fine di promuovere e agevolare il commercio internazionale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito