+Articolo 41 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
---+Articolo 41 1.
---+Articolo 41 2.
---+Articolo 41 3.
---+Articolo 41 4.
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Articolo 41 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 41 1.
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L’organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata soddisfi i requisiti di cui all’articolo 39 e ne informa l’autorità di notifica.
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Articolo 41 2.
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L’organismo notificato si assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.
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Articolo 41 3.
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Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del fabbricante.
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Articolo 41 4.
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Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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