+Articolo 41 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
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Articolo 41 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 41 1.
L’organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata soddisfi i requisiti di cui all’articolo 39 e ne informa l’autorità di notifica.
Articolo 41 2.
L’organismo notificato si assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.
Articolo 41 3.
Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del fabbricante.
Articolo 41 4.
Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito