+Articolo 44 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
---+Articolo 44 1.
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Articolo 44 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 44 1.
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La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti giuridici dell’Unione.
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Articolo 44 2.
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La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede affinché l’elenco sia tenuto aggiornato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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