+Articolo 44 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
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Articolo 44 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 44 1.
La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.

Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti giuridici dell’Unione.

Articolo 44 2.
La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede affinché l’elenco sia tenuto aggiornato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito