+Articolo 58 Non conformità formale
---+Articolo 58 1.
---+Articolo 58 2.
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Articolo 58 Non conformità formale
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 58 1.
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Un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fabbricante interessato di porre fine alla non conformità contestata qualora giunga ad una delle conclusioni seguenti:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 29 o dell’articolo 30;
b)
la marcatura CE non è stata apposta;
c)
la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta;
d)
la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;
e)
il numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità, ove applicabile, non è stato apposto;
f)
la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa.
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Articolo 58 2.
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Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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