+Articolo 69 Disposizioni transitorie
---+Articolo 69 1.
---+Articolo 69 2.
---+Articolo 69 3.

Articolo 69 Disposizioni transitorie

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 69 1.
I certificati di esame UE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati in relazione ai requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali soggetti ad altra normativa di armonizzazione dell’Unione diversa dal presente regolamento rimangono validi fino all’11 giugno 2028, a meno che non scadano prima di tale data o non sia altrimenti disposto in tali altre normative di armonizzazione dell’Unione, nel qual caso rimangono validi come indicato in tali normative.
Articolo 69 2.
I prodotti con elementi digitali immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027 sono soggetti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento solo se, a decorrere da tale data, tali prodotti sono soggetti a una modifica sostanziale.
Articolo 69 3.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli obblighi di cui all’articolo 14 si applicano a tutti i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito