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+Articolo 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione ---+Article 83 (a) ---+Article 83 (b) ---+Article 83 (c) ---+Article 83 2 |
Articolo 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della CommissioneArticolo 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:
a)
il procedimento a norma degli articoli 69 e 72;
b)
le audizioni previste dall'articolo 79;
c)
la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79. Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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