+Articolo 6 Ambito del registro delle informazioni su base subconsolidata e consolidata
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Articolo 6 Ambito del registro delle informazioni su base subconsolidata e consolidata

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 6 1.
Nel caso dei gruppi le imprese madri tengono conto della pertinente normativa settoriale dell'Unione nel determinare le entità da inserire nel registro delle informazioni.
Articolo 6 2.
Il registro delle informazioni mantenuto e aggiornato su base subconsolidata e consolidata comprende tutte le entità finanziarie e i fornitori intragruppo di servizi TIC che fanno parte del sottogruppo e del gruppo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati