+Articolo 29 2.

Articolo 29 2.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di agenti o succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte nel loro territorio.

Tali relazioni sono richieste a fini informativi o statistici e, nella misura in cui gli agenti e le succursali svolgono attività in materia di servizi di pagamento nell’esercizio del diritto di stabilimento, per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. Tali agenti e succursali sono soggetti a obblighi di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 24.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito