+CAPO 2 Disposizioni comuni
---+Articolo 35 Accesso ai sistemi di pagamento
------+Articolo 35 1.
------+Articolo 35 2.
------+Articolo 35 3.
---+Articolo 35 bis Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati
------+Articolo 35 bis 1.
------+Articolo 35 bis 2.
---+Articolo 36 Accesso a conti detenuti presso enti creditizi
---+Articolo 37 Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica
------+Articolo 37 1.
------+Articolo 37 2.
------+Articolo 37 3.
------+Articolo 37 4.
------+Articolo 37 5.

CAPO 2 Disposizioni comuni

CAPO 2 Disposizioni comuni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 35 Accesso ai sistemi di pagamento -
Articolo 35 bis Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati -
Articolo 36 Accesso a conti detenuti presso enti creditizi

Articolo 36

Accesso a conti detenuti presso enti creditizi

Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L’accesso è sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.

L’ente creditizio fornisce all’autorità competente motivazioni debitamente circostanziate per eventuali rifiuti.

Articolo 37 Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito