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+Articolo 36 Accesso a conti detenuti presso enti creditizi |
Articolo 36 Accesso a conti detenuti presso enti creditiziArticolo 36 Accesso a conti detenuti presso enti creditizi Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L’accesso è sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente. L’ente creditizio fornisce all’autorità competente motivazioni debitamente circostanziate per eventuali rifiuti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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