+Articolo 36 Accesso a conti detenuti presso enti creditizi

Articolo 36 Accesso a conti detenuti presso enti creditizi

Articolo 36

Accesso a conti detenuti presso enti creditizi

Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L’accesso è sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.

L’ente creditizio fornisce all’autorità competente motivazioni debitamente circostanziate per eventuali rifiuti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito