+Articolo 45 Informazioni e condizioni
---+Articolo 45 1.
---+Articolo 45 2.
---+Articolo 45 3.
|
Articolo 45 Informazioni e condizioni
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 45 1.
|
Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento:
a)
la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;
b)
il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare;
c)
tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione di tali spese;
d)
se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento.
|
|
Articolo 45 2.
|
Inoltre gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscano al pagatore, o rendano disponibili al pagatore, prima che l’ordine sia disposto, le seguenti informazioni in maniera chiara ed esauriente:
a)
il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro recapito, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e
b)
i recapiti dell’autorità competente.
|
|
Articolo 45 3.
|
Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’articolo 52 sono rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|