+Articolo 46 Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto

Articolo 46 Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto

Articolo 46

Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto

Oltre alle informazioni e condizioni di cui all’articolo 45, qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l’ordine, il prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:

a) 

la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;

b) 

il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

c) 

l’importo dell’operazione di pagamento;

d) 

se del caso, l’importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l’operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito