+Articolo 67 Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti
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---+Articolo 67 3.
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Articolo 67 Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 67 1.
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Gli Stati membri assicurano che l’utente di servizi di pagamento abbia il diritto di ricorrere a servizi che consentono l’accesso ai servizi di informazione sui conti di cui al punto 8 dell’allegato I. Il diritto non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online.
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Articolo 67 2.
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Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
a)
presta servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;
b)
provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e la trasmissione di tali informazioni da parte del prestatore di servizi di informazione sui conti avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;
c)
per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e l’utente dei servizi di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);
d)
accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati;
e)
non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento;
f)
non usa, accede o conserva dati per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei servizi di pagamento, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
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Articolo 67 3.
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In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a)
comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d); e
b)
tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi.
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Articolo 67 4.
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La prestazione di servizi di informazione sui conti non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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