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+Articolo 67 2. |
Articolo 67 2.Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
a)
presta servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;
b)
provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e la trasmissione di tali informazioni da parte del prestatore di servizi di informazione sui conti avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;
c)
per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e l’utente dei servizi di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);
d)
accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati;
e)
non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento;
f)
non usa, accede o conserva dati per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei servizi di pagamento, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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