+Articolo 112 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Articolo 112 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Articolo 112

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1) 

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ), nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 13 ).
2) 

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1)  
“istituti finanziari”: gli “enti creditizi” quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, le “imprese di investimento” quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, i “conglomerati finanziari” quali definiti all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, i “prestatori di servizi di pagamento” quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e gli “istituti di moneta elettronica” quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, per “istituti finanziari” si intendano gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849;».

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito