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+Articolo 112 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 |
Articolo 112 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010Articolo 112 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:
1)
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*3
), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
*4
), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
*5
), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*6
), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*7
), nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (
12
), comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (
13
).
2)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1)
“istituti finanziari”: gli “enti creditizi” quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, le “imprese di investimento” quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, i “conglomerati finanziari” quali definiti all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, i “prestatori di servizi di pagamento” quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e gli “istituti di moneta elettronica” quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, per “istituti finanziari” si intendano gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849;».
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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