+Articolo 115 Attuazione
---+Articolo 115 1.
---+Articolo 115 2.
---+Articolo 115 3.
---+Articolo 115 4.
---+Articolo 115 5.
---+Articolo 115 6.
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Articolo 115 Attuazione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 115 1.
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Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione
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Articolo 115 2.
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Essi applicano tali misure a partire dal 13 gennaio 2018. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
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Articolo 115 3.
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Articolo 115 4.
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In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano l’applicazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 65, 66, 67 e 97 a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 98.
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Articolo 115 5.
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Gli Stati membri non proibiscono alle persone giuridiche che, prima del 12 gennaio 2016, hanno esercitato nei loro territori attività di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi della presente direttiva, di continuare a esercitare le stesse attività nei loro territori durante il periodo transitorio di cui ai paragrafi 2 e 4 in conformità del quadro normativo attualmente applicabile.
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Articolo 115 6.
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Gli Stati membri provvedono affinché, finché i singoli prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non rispettino le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, i prestatori di servizi di informazione sui conti non abusino della loro non conformità per bloccare od ostacolare l’uso di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti per i conti da essi gestiti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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