+Articolo 115 5.
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Articolo 115 5.
Gli Stati membri non proibiscono alle persone giuridiche che, prima del 12 gennaio 2016, hanno esercitato nei loro territori attività di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi della presente direttiva, di continuare a esercitare le stesse attività nei loro territori durante il periodo transitorio di cui ai paragrafi 2 e 4 in conformità del quadro normativo attualmente applicabile.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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