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+Articolo 2 5. |
Articolo 2 5.Nell’applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (
4
) in relazione alle imprese di investimento di cui a tali paragrafi, le autorità competenti definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (
5
) trattano tali imprese di investimento come se fossero «enti» in forza del presente regolamento.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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