+Articolo 2 5.

Articolo 2 5.

Nell’applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) in relazione alle imprese di investimento di cui a tali paragrafi, le autorità competenti definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) trattano tali imprese di investimento come se fossero «enti» in forza del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito