+Articolo 2 Poteri di vigilanza
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---+Articolo 2 3.
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Articolo 2 Poteri di vigilanza

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 2 1.
Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.
Articolo 2 2.
Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e al presente regolamento.
Articolo 2 3.
Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano.
Articolo 2 4.
Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consigli ( 2 ) e la Banca centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 ( 3 ), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.
Articolo 2 5.
Nell’applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) in relazione alle imprese di investimento di cui a tali paragrafi, le autorità competenti definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) trattano tali imprese di investimento come se fossero «enti» in forza del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito