+Articolo 20 6.

Articolo 20 6.

Quando un ente impresa madre nell’UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono alle imprese madri e alle loro filiazioni, considerate insieme, di soddisfare i criteri di idoneità di cui rispettivamente alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito