+Articolo 34 4.

Articolo 34 4.

L’ABE, in consultazione con l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori e le condizioni che tale autorità utilizzerà per determinare l’esistenza delle circostanze straordinarie di cui al paragrafo 2 nonché per specificare la riduzione delle rettifiche di valore supplementari aggregate complessive di cui a tale comma.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito