+TITOLO II INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
---+Articolo 81 Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
------+Articolo 81 1.
------+Articolo 81 2.
---+Articolo 82 Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
---+Articolo 83 Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
------+Articolo 83 1.
------+Articolo 83 2.
---+Articolo 84 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
------+Articolo 84 1.
------+Articolo 84 2.
------+Articolo 84 3.
------+Articolo 84 4.
------+Articolo 84 5.
------+Articolo 84 6.
---+Articolo 85 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
------+Articolo 85 1.
------+Articolo 85 2.
------+Articolo 85 3.
---+Articolo 86 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
---+Articolo 87 Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
------+Articolo 87 1.
------+Articolo 87 2.
------+Articolo 87 3.
---+Articolo 88 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
---+Articolo 88 bis Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
---+Articolo 88 ter Imprese di paesi terzi
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TITOLO II INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
TITOLO II INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 81 Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
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Articolo 82 Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
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▼C9
Articolo 82
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più le relative riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
▼M8
a)
la filiazione è:
ii)
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
iii)
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
iv)
un’impresa di investimento;
v)
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
▼C9
b)
la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c)
gli elementi del capitale primario di classe 1, gli elementi aggiuntivi di classe 1 e gli elementi di classe 2 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
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Articolo 83 Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
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Articolo 84 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
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Articolo 85 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
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Articolo 86 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
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Articolo 86
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
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Articolo 87 Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
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Articolo 88 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
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Articolo 88
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
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Articolo 88 bis Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
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Articolo 88 bis
Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;
b)
sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
c)
non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
i)
la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;
ii)
l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
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Articolo 88 ter Imprese di paesi terzi
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Articolo 88 ter
Ai fini del presente titolo, i termini «impresa di investimento» ed «ente» comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell’Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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