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+Articolo 84 1. |
Articolo 84 1.Gli enti stabiliscono l’importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a)
il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i)
l’importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1)
laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
2)
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ii)
l’importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
b)
ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue: In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo degli interessi di minoranza è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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