+Articolo 92 4.

Articolo 92 4.

L’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 del presente articolo:

a) 

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II della presente parte e all’articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, esclusi importi delle esposizioni ponderati per il rischio dal portafoglio di negoziazione dell’ente;

b) 

i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:

i) 

il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;

ii) 

le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;

c) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;

d) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente agli articoli 378 e 380;

e) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;

f) 

i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;

g) 

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente per i tipi di operazioni e accordi seguenti, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:

i) 

contratti elencati all’allegato II e derivati su crediti;

ii) 

operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;

iii) 

finanziamenti con margini basati su titoli o merci;

iv) 

operazioni con regolamento a lungo termine.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito