+Articolo 104 bis 3.

Articolo 104 bis 3.

Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:

a) 

comunica pubblicamente, senza indugio,

i) 

l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e

ii) 

se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e

b) 

se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il riconoscimento a una data anteriore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito