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+Articolo 121 1. |
Articolo 121 1.Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:
a)
le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe A, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
i)
l’ente dispone di una capacità adeguata per far fronte ai propri impegni finanziari, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la vita prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni commerciali;
ii)
l’ente soddisfa o supera il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punti i) e vi), e dell’articolo 459, lettera a), del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
iii)
le informazioni sull’eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell’ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all’ente prestatore;
iv)
dalla valutazione condotta dall’ente prestatore a norma dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l’ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
b)
le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe B, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono e almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) non è soddisfatta:
i)
l’ente è soggetto a un notevole rischio di credito, comprese capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;
ii)
l’ente soddisfa o supera il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto i) e dell’articolo 459, lettera a) del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
iii)
le informazioni sull’eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell’ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all’ente prestatore;
iv)
dalla valutazione condotta dall’ente prestatore a norma dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l’ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
c)
qualora le esposizioni verso enti non siano assegnate alla classe A o B, oppure qualora sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti, le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe C:
i)
l’ente presenta rischi di default significativi e margini di sicurezza limitati;
ii)
è molto probabile che condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse determinino o abbiano determinato l’incapacità dell’ente di far fronte ai propri impegni finanziari;
iii)
laddove la legge prescriva per l’ente la redazione di un bilancio sottoposto a revisione contabile, il revisore esterno ha emesso un giudizio di revisione negativo o ha espresso dubbi sostanziali in merito alla capacità dell’ente di mantenere la continuità aziendale nelle relazioni sottoposte a revisione contabile o nei bilanci sottoposti a revisione contabile nei 12 mesi precedenti. Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), i requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all’articolo 128 della direttiva 2013/36/UE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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