+Articolo 132 bis 2.
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Articolo 132 bis 2.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della normativa pertinente. Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso. Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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