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+Articolo 132 quater 3. |
Articolo 132 quater 3.Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;
b)
l'OIC è:
i)
un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o
ii)
un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
c)
il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;
d)
in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;
e)
il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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