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+Articolo 134 1. |
Articolo 134 1.I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, sezione «Attivo», punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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