+Articolo 139 Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione
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Articolo 139 Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 139 1.
Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione è utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.
Articolo 139 2.

Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:

▼M17

a) 

la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio superiore a quanto accadrebbe altrimenti se l’esposizione fosse trattata come priva di rating e l’esposizione in questione:

i) 

non è un’esposizione da finanziamenti specializzati;

ii) 

è di rango pari (pari passu) o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

b) 

la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio inferiore a quanto accadrebbe altrimenti se l’esposizione fosse trattata come priva di rating e l’esposizione in questione:

i) 

non è un’esposizione da finanziamenti specializzati;

ii) 

è di rango pari (pari passu) o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

▼C2

In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.

Articolo 139 3.
I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 129.
Articolo 139 4.
Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito