+Articolo 139 2.

Articolo 139 2.

Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:

▼M17

a) 

la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio superiore a quanto accadrebbe altrimenti se l’esposizione fosse trattata come priva di rating e l’esposizione in questione:

i) 

non è un’esposizione da finanziamenti specializzati;

ii) 

è di rango pari (pari passu) o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

b) 

la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio inferiore a quanto accadrebbe altrimenti se l’esposizione fosse trattata come priva di rating e l’esposizione in questione:

i) 

non è un’esposizione da finanziamenti specializzati;

ii) 

è di rango pari (pari passu) o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

▼C2

In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito