+Articolo 190 2.

Articolo 190 2.

Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:

a) 

la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;

b) 

la produzione e l'analisi di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;

c) 

l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;

d) 

l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;

e) 

la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;

f) 

la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;

g) 

la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;

h) 

la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito