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+Articolo 215 1. |
Articolo 215 1.Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
in caso di default o di mancato pagamento del debitore riconosciuto come tale, l’ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione;
b)
la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
c)
è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i)
la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;
ii)
quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura. Il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l’ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore. Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, devono essere rispettati solo entro un termine di ventiquattro mesi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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