+Articolo 216 Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti
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Articolo 216 Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 216 1.
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I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:
i)
il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,
ii)
il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,
iii)
la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;
b)
per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:
i)
gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;
ii)
è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;
c)
se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
d)
sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;
e)
l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;
f)
l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.
Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 233, paragrafo 2.
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Articolo 216 2.
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Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
b)
l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.
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Articolo 216 3.
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In deroga al paragrafo 1, per un’esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l’evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell’esposizione verso imprese sottostante;
b)
il domicilio legale presso il quale è disciplinata l’esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un’impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolamento ordinato dei crediti vantati dai creditori.
Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall’articolo 233, paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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