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+Articolo 219 Compensazione in bilancio |
Articolo 219 Compensazione in bilancioArticolo 219 Compensazione in bilancio I prestiti e i depositi presso l’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell’effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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