+Articolo 219 Compensazione in bilancio

Articolo 219 Compensazione in bilancio

Articolo 219

Compensazione in bilancio

I prestiti e i depositi presso l’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell’effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito