+Articolo 220 1.

Articolo 220 1.

Gli enti che calcolano il «valore dell’esposizione corretto integralmente» (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile che copre operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari calcolano le rettifiche per volatilità che devono applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 223 a 227 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito