+Articolo 244 4.

Articolo 244 4.

Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

b) 

le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell’ente cedente;

c) 

le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell’ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

d) 

l’ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell’ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) in relazione alle esposizioni sottostanti non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;

e) 

la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:

i) 

impongono all’ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure

ii) 

accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzano in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

f) 

la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);

g) 

per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa altresì tutte le condizioni seguenti:

i) 

può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;

ii) 

può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;

iii) 

non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;

h) 

l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito