+Articolo 251 2.
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Articolo 251 2.
Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano all’intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l’articolo 252, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alla presente sezione, comprese le posizioni per le quali l’ente può riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente all’articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell’attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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