+Articolo 305 Trattamento delle esposizioni dei clienti
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Articolo 305 Trattamento delle esposizioni dei clienti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 305 1.
L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI, a seconda dei casi.
Articolo 305 2.

Fatto salvo il metodo di cui al paragrafo 1, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306 purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) 

le posizioni e le attività di tale ente relative a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;

b) 

leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie reali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;

▼M8

c) 

il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;

▼C2

d) 

la CCP è una QCCP.

Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.

Articolo 305 3.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora il partecipante diretto e un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, purché restino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.
Articolo 305 4.
Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni previste da tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito