+Articolo 305 Trattamento delle esposizioni dei clienti
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---+Articolo 305 3.
---+Articolo 305 4.
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Articolo 305 Trattamento delle esposizioni dei clienti
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 305 1.
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L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI, a seconda dei casi.
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Articolo 305 2.
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Fatto salvo il metodo di cui al paragrafo 1, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306 purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a)
le posizioni e le attività di tale ente relative a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;
b)
leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie reali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;
▼M8
c)
il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;
▼C2
Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.
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Articolo 305 3.
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In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora il partecipante diretto e un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, purché restino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.
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Articolo 305 4.
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Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni previste da tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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