+Articolo 325 terdecies 5.

Articolo 325 terdecies 5.

Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura di cui al presente paragrafo, al fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito