+Articolo 338 Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
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Articolo 338 Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 338 1.
Ai fini del presente articolo, un ente determina il proprio portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
Articolo 338 2.

Un ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore degli importi seguenti:

a) 

il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;

b) 

il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito