+Articolo 386 1.

Articolo 386 1.

Le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 se tali posizioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a) 

sono utilizzate al fine di attenuare il rischio di CVA e sono gestite come tali;

b) 

possono essere assunte con terzi o con il portafoglio di negoziazione dell’ente come copertura interna, nel qual caso devono rispettare l’articolo 106, paragrafo 7;

c) 

solo le posizioni in strumenti di copertura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riconosciute come coperture ammissibili per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA in conformità degli articoli 383 e 384 rispettivamente.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 383, le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili se, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, tali strumenti di copertura costituiscono una posizione unica in una copertura ammissibile e non sono suddivisi in più di una posizione in più di una copertura ammissibile.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito