+Articolo 386 Coperture ammissibili
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Articolo 386 Coperture ammissibili

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 386 1.

Le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 se tali posizioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a) 

sono utilizzate al fine di attenuare il rischio di CVA e sono gestite come tali;

b) 

possono essere assunte con terzi o con il portafoglio di negoziazione dell’ente come copertura interna, nel qual caso devono rispettare l’articolo 106, paragrafo 7;

c) 

solo le posizioni in strumenti di copertura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riconosciute come coperture ammissibili per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA in conformità degli articoli 383 e 384 rispettivamente.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 383, le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili se, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, tali strumenti di copertura costituiscono una posizione unica in una copertura ammissibile e non sono suddivisi in più di una posizione in più di una copertura ammissibile.

Articolo 386 2.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 383, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

a) 

strumenti a copertura della variabilità del differenziale creditizio della controparte, ad eccezione degli strumenti di cui all’articolo 325, paragrafo 5;

b) 

strumenti a copertura della variabilità della componente relativa all’esposizione del rischio di CVA, ad eccezione degli strumenti di cui all’articolo 325, paragrafo 5.

Articolo 386 3.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 384, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

a) 

credit default swap single-name e contingent-credit default swap single-name, che fanno riferimento:

i) 

direttamente alla controparte;

ii) 

a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridicamente collegato si riferisce ai casi in cui il nome di riferimento e la controparte sono un’impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;

iii) 

a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;

b) 

index credit default swap.

Articolo 386 4.
Le posizioni in strumenti di copertura assunte con terzi riconosciute come coperture ammissibili ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.
Articolo 386 5.
Le posizioni in strumenti di copertura non riconosciute come coperture ammissibili a norma del presente articolo sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito