+Articolo 400 2.

Articolo 400 2.

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le seguenti esposizioni:

▼M17

a) 

obbligazioni garantite di cui all’articolo 129;

▼C2

b) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

▼M8

c) 

esposizioni dell'ente, anche attraverso partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;

▼C2

d) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

e) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;

f) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;

g) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;

h) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);

▼M17

i) 

50 % dei crediti documentari fuori bilancio della «categoria 4» e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della «categoria 3» di cui all’allegato I con durata originaria pari o inferiore a un anno e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;

▼C2

j) 

garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

▼M8

k) 

esposizioni sotto forma di garanzie reali o garanzie per prestiti sugli immobili residenziali fornite da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:

i) 

classe di merito di credito 2;

ii) 

la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di protezione;

▼M8

l) 

esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, fornite da un'agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:

i) 

classe di merito di credito 2;

ii) 

la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede l'agenzia per il credito all'esportazione;

▼C2

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito