+Articolo 425 Afflussi
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Articolo 425 Afflussi
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 425 1.
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Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi di liquidità sono limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei al trattamento di cui all’articolo 113, paragrafi 6 o 7 del presente regolamento.
Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari laddove tali afflussi siano correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, del presente regolamento, o da obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass-through). Fatta salva l’approvazione preliminare dell’autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l’ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l’ente di provenienza degli afflussi è un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente, è un’impresa madre o un’impresa di investimento filiazione dell’ente o un’altra filiazione dello stesso ente madre o della stessa impresa d’investimento madre o connessa all’ente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.
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Articolo 425 2.
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Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi trenta giorni. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni. Gli afflussi di liquidità sono segnalati integralmente, con gli afflussi seguenti segnalati separatamente:
a)
gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punto 3, che sono garantiti da attività liquide conformemente all'articolo 416, ai sensi del presenteparagrafo, lettera d).
In deroga al primo comma della presente lettera, gli enti che hanno ricevuto un impegno di cui all'articolo 424, paragrafo 6, per erogare un prestito agevolato (pass through) ad un beneficiario finale possono tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applicano all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato;
b)
gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), con durata residua fino a trenta giorni, sono presi pienamente in considerazione come afflussi;
▼M8
c)
i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 30 giorni;
▼C2
d)
gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punto 3, se garantite da attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, non sono presi in considerazione fino al valore delle attività liquide al netto degli scarti di garanzia e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;
e)
gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4, sono moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente;
f)
gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide;
g)
eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.
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Articolo 425 3.
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Deflussi e afflussi attesi nell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta per tutte le controparti e moltiplicati per 100 % in caso di un afflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.
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Articolo 425 4.
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In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;
▼M17
b)
la controparte è l’impresa madre o un ente filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l’ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
▼C2
c)
un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424;
d)
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
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Articolo 425 5.
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Qualora sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al paragrafo 4, lettera d). In tal caso è necessario che siano soddisfatti altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale afflusso superiore è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per l'applicazione del maggiore afflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.
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Articolo 425 6.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 5. L'ABE presente tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 425 7.
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Gli enti non segnalano gli afflussi derivanti dalle attività liquide segnalate conformemente all'articolo 416 diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
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Articolo 425 8.
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Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
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Articolo 425 9.
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Gli enti tengono conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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